Salute e Nutrizione

L’etichetta del pet food

Dall’esame dell’etichetta dei prodotti acquistati per i nostri animali è possibile desumere alcune informazioni che, unite ai consigli degli esperti, possono orientarci verso una scelta consapevole

Dott.ssa Emanuela Calabrò

Ultimo aggiornamento: 24 Settembre 2018 | 10 minuti di lettura

Dall’analisi del rapporto Assalco – Zoomark 2014 emerge che i pets non sono più ritenuti dagli italiani semplicemente degli animali da compagnia, ma membri della famiglia a tutti gli effetti.
Tale mutamento di considerazione ha comportato un incremento dell’attenzione dei proprietari nei confronti della salute dei propri animali, che si è tradotto anche in una maggiore cura dell’alimentazione degli stessi.
Secondo quanto si può inoltre evincere dall’esame del succitato rapporto, la quasi totalità dei veterinari coinvolti nei sondaggi condotti dall’Assalco/ANMVI negli ultimi anni suggerisce ai proprietari di pets di basare l’alimentazione dei propri animali su prodotti di provenienza industriale, in quanto ritenuti maggiormente idonei a garantire il corretto fabbisogno nutrizionale degli animali1.

Ma cosa possiamo comprendere di tali prodotti noi che non siamo né veterinari né esperti di alimentazione animale? Quali sono le informazioni che devono esserci comunicate attraverso l’etichetta?
Fermo restando che il miglior consiglio per l’alimentazione del vostro animale è quello datovi dal vostro veterinario di fiducia, in queste righe cercheremo di comprendere da un punto di vista giuridico quali sono i dati che devono essere conferiti attraverso le etichette del pet food e a che cosa fanno riferimento. È proprio l’etichetta dell’alimento, infatti, a rivelare preziose informazioni riguardo al contenuto dello stesso.

Iniziamo col dire che la materia in questione è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 767/2009; con il summenzionato provvedimento la Commissione ha inoltre incoraggiato la realizzazione di un codice di buona pratica in materia di etichettatura per gli alimenti destinati agli animali da compagnia, con lo scopo di incrementare l’adeguatezza della normativa vigente in merito. Tale documento integrativo è stato realizzato dalla F.E.D.I.A.F. (European Pet Food Industry Federation) nel 2011.
Prima di soffermarci sull’analisi delle etichette, appare opportuno effettuare un accenno alle varie categorie di mangime esistenti sul mercato2

Cibo cane e gatto

Secondo quanto disposto dalla legislazione vigente:

  1. I mangimi composti sono costituiti da almeno due materie prime per mangime3;
  2. I mangimi completi sono mangimi composti aventi una composizione tale da garantire il corretto apporto nutritivo giornaliero; ciò significa che il mangime in questione è in grado da solo di garantire tutti gli elementi nutrizionali di cui l’organismo del pet per cui è stato ideato necessita;
  3. I mangimi complementari sono mangimi composti che presentano un elevato contenuto di determinate sostanze e che, per tale ragione, devono necessariamente essere somministrati in associazione con altre tipologie di mangimi (es.: integratori alimentari, ossi in pelle di bufalo);
  4. I mangimi minerali sono mangimi complementari contenenti almeno il 40% di ceneri grezze;
  5. I mangimi d’allattamento sono destinati all’alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno;
  6. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali sono concepiti per l’alimentazione di animali che presentano problematiche concernenti il processo digestivo, di assorbimento o aventi un metabolismo alterato in maniera temporanea o irreversibile e che, pertanto, necessitano di cibo che sia adeguato al loro stato di salute.

Tutte le categorie di mangimi succitati devono essere poste in commercio nel rispetto della normativa concernente l’etichetta, che deve rivelare all’acquirente determinate tipologie di informazioni e soprattutto non deve indurre l’utilizzatore in errore riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche del mangime. La stessa, inoltre, non può essere ideata con il fine di millantare effetti o proprietà che in realtà il prodotto non possiede, né può lasciare intendere che l’alimento abbia proprietà differenti da quelle presenti in altre tipologie di prodotti aventi le medesime caratteristiche.

Le prescrizioni che gli operatori del settore pet food sono tenuti ad osservare in tema di etichettatura possono essere distinte in obbligatorie e facoltative. Qui ci occuperemo esclusivamente delle prime in quanto le seconde, essendo caratterizzate dall’elemento delle volontarietà, vengono fornite dal produttore a seguito di una valutazione puramente discrezionale.

Le prescrizioni obbligatorie sono considerate negli artt. 15-20 del Regolamento (CE) n. 767/2009 e impongono ai produttori di rendere informazioni in ordine:

a) Al tipo di mangime (es.: materia prima, mangime completo, complementare ecc.).

b) Al nome o ragione sociale e all’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi responsabile dell’etichettatura.

c) Al numero di riconoscimento, se disponibile, dello stabilimento e della persona responsabile per l’etichettatura.

d) Al numero di riferimento della partita o del lotto.

e) Al quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume per i prodotti liquidi.

f) All’elenco degli additivi: secondo quanto si può desumere dal codice elaborato dalla F.E.D.I.A.F., tali elementi hanno la funzione di mantenere la qualità del prodotto nel tempo e talvolta di incrementare il livello nutritivo dello stesso. Molti di questi vengono utilizzati anche per la preparazione di alimenti destinati al consumo umano.
Esistono diverse categorie di additivi, ad esempio tra quelli denominati “nutrizionali” troviamo vitamine e amminoacidi.
I produttori sono tenuti ad etichettarne taluni facendoli precedere proprio dalla parola "additivi", mentre i gruppi funzionali "conservanti", "coloranti" e "antiossidanti" possono essere etichettati semplicemente come tali; infine, sostanze quali gli “additivi nutrizionali” possono essere descritte anche nella sezione “componenti analitici”.
Qualora il consumatore volesse ottenere maggiori informazioni in merito a uno degli additivi utilizzati dal produttore, quest’ultimo può essere contattato4.

g) Al tenore di umidità.

h) Alla denominazione delle materie prime (es.: pollo, tacchino, pesce, soia, ecc.) o alle categorie di appartenenza delle stesse (es.: carne e derivati, vegetali, cereali, minerali, ecc.) indicati alla voce “composizione”.
Con particolare riferimento alle carni, trattasi sostanzialmente di capi di bestiame abbattuti per soddisfare le esigenze nutritive degli esseri umani e dei quali vengono successivamente utilizzati tagli ritenuti poco appetibili per il consumo umano, a seconda degli usi e costumi alimentari propri di una determinata nazione (es.: polmoni, stomaco, trippa, fegato, cuore ecc.).
Talvolta la confezione riporta genericamente l’espressione “carne e derivati” con cui si fa riferimento a “tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellati, freschi o conservati con un trattamento idoneo, e a tutti i prodotti e derivati del trattamento della carcassa o parti della carcassa di animali terrestri a sangue caldo".
È importante sapere che l’etichetta enuclea gli ingredienti in ordine decrescente di importanza ponderale; questo significa che l’ingrediente che appare per primo è quello presente in percentuale maggiore nel mangime acquistato.
In molti casi, sulla confezione vengono inseriti anche dei riferimenti a un ingrediente specifico contenuto nel mangime, sia esso un animale determinato o un elemento di natura diversa (es.: omega-3).


Etichetta cibo cani
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Ecco, dall’etichetta è possibile desumere anche la percentuale di tale ingrediente presente nel prodotto acquistato. Infatti: “aromatizzato con…” o “al gusto di...” significa che l’elemento reclamizzato è presente in una percentuale inferiore al 4%; “con...” attesta la presenza di una percentuale di almeno il 4%; “ricco di…” almeno il 14% e “menù…” almeno il 26%.
È necessario però specificare che, qualora sulla confezione il produttore faccia riferimento alla carne di un animale specifico (es.: bocconcini al pollo, paté con vitello ecc.), la percentuale in cui esso è contenuto nel mangime deve essere specificata nel dettaglio (es.: carne e derivati 48%, di cui pollo 10%).
Per quanto riguarda invece alcuni ingredienti dal sapore intenso, come per esempio le erbe, questi dovranno necessariamente essere inclusi a livelli più bassi. Ad esempio: se l’etichetta indica “con carote”, quel prodotto conterrà un quantitativo di almeno il 4% di carote fresche o una quantità equivalente di carote essiccate5.
Per alcuni animali potrebbe risultare maggiormente adeguata, sulla base delle indicazioni veterinarie, una dieta che presenti degli elementi differenti da quella c.d. “standard”.
Ad esempio alcuni, per motivazioni fisiche o ambientali, potrebbero richiedere un apporto proteico maggiore o minore a seconda dei casi. In queste ipotesi, l’indicazione sull’etichetta dell’espressione “ad alto tenore proteico” coinciderà con un contenuto di proteine maggiore del 15% rispetto a un prodotto “standard”; viceversa “a ridotto contenuto proteico” indicherà una percentuale proteica ridotta di almeno il 15% rispetto ai prodotti definiti “standard”.

i) Ai “componenti analitici”, locuzione con la quale si intendono i risultati scaturenti dall’analisi chimica del prodotto; la legislazione impone che i mangimi destinati all’alimentazione di cani e gatti contengano, sotto questo aspetto, informazioni attinenti alla percentuale di: proteina grezza, contenuto di grassi, fibra grezza, ceneri grezze.
Per quanto concerne i prodotti destinati all’alimentazione delle altre tipologie di pets, quest’ultima categoria di informazioni non costituisce un obbligo per il produttore6.

j) Alla specie animale o alle categorie di animali cui è destinata la materia prima o il mangime composto (es.: alimento completo per cani) e alle istruzioni per un uso corretto del prodotto (es.: razione giornaliera consigliata).

k) All’indicazione della data di conservazione minima; in particolare, dovrà essere utilizzata la dicitura “da consumarsi entro…” per i mangimi molto deperibili a causa dei processi di deterioramento mentre la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro…” potrà essere utilizzata per tutti gli altri mangimi. In particolare quest’ultima locuzione indica che successivamente allo scadere della data indicata il prodotto non è necessariamente nocivo per la salute del pet, ma che l’efficacia di determinate sostanze nutritive (quali ad esempio le vitamine) non è più garantita7.
Si badi bene che, qualora sulla confezione sia indicata la data di fabbricazione del prodotto, si potrà utilizzare altresì l’espressione “consumarsi entro (giorni, mesi) dopo la data di fabbricazione”.

Come ultima notazione si evidenzia che sulla confezione deve essere indicato il nome e l’indirizzo del produttore o del distributore a cui sia possibile richiedere ulteriori informazioni. Per tale ragione, deve esserci l’indicazione di un numero verde o di un altro idoneo mezzo di comunicazione al quale il consumatore più attento possa rivolgersi per ottenere informazioni aggiuntive inerenti agli additivi presenti nel mangime o alle materie prime facenti parte dello stesso (sito Internet, servizio clienti)8.

Quelle sopra enucleate costituiscono informazioni obbligatorie per il produttore. Ciò non impedisce che le aziende possano fornire una descrizione del prodotto maggiormente accurata attraverso l’utilizzo di elementi ulteriori su base volontaria.

Come abbiamo visto, quindi, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno tutelare il consumatore imponendo alle imprese di fornire determinate informazioni considerate imprescindibili.
Un esame di tali elementi, accompagnato dalle indicazioni scrupolose del nostro veterinario, possono aiutarci ad effettuare una scelta consapevole, con la speranza che tutto ciò possa contribuire a garantire ai nostri animali una vita più lunga e di migliore qualità.


1 - Cfr. Rapporto Assalco – Zoomark, 2014 disponibile sul sito www.assalco.it;
2 - Regolamento (CE) n. 767/2009, art. 3;
3 - Per “materia prima per mangime” si intendono i prodotti di origine vegetale o animale aventi quale obiettivo la soddisfazione delle esigenze nutrizionali degli animali allo stato naturale. Cfr: Regolamento (CE) n. 767/2009, art. 3;
4 - Cfr. F.E.D.I.A.F., Code for good labelling practice for pet food pag. 61-62, 20th October 2011, disponibile su www.fediaf.org;
5 - Cfr. F.E.D.I.A.F., Code for good labelling practice for pet food pag. 59-61, 20th October 2011, disponibile su www.fediaf.org;
6 - Cfr. F.E.D.I.A.F., Code for good labelling practice for pet food pag. 62, 20th October 2011, disponibile su www.fediaf.org;
7 - Cfr. F.E.D.I.A.F., Code for good labelling practice for pet food pag. 62, 20th October 2011, disponibile su www.fediaf.org;
8 - Cfr. F.E.D.I.A.F., Code for good labelling practice for pet food pag. 63, 20th October 2011, disponibile su www.fediaf.org.

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